Con la sentenza che può leggersi in allegato, resa in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di attribuire al delegato in materia di sicurezza sul lavoro una posizione “apicale” all’interno della società, rilevante ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato in capo alla società.

Nel caso di specie – come si legge nella sentenza – entrambi i giudici di merito avevano «ritenuto che il conferimento di una ampia delega in via esclusiva nel settore della sicurezza sul lavoro (con autonomia gestionale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e potere di spesa circoscritto all’importo di euro 25.000)» fosse di per se  «sufficiente a comprendere il delegato nel novero delle figure apicali indicate dalla norma, in quanto aveva posto il delegato in una posizione di sovraordinazione assimilabile a quelle ivi specificamente contemplate (amministrazione, rappresentanza e direzione dell’ente ovvero di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale)».

Tale giudizio, ad avviso del giudice di legittimità, «è figlio di una errata interpretazione dell’art. 5 c. 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001», atteso che «il principio di legalità – che informa anche il sistema di accertamento della responsabilità degli enti – impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma senza indulgere ad interpretazioni analogiche o estensive e quando la norma non sia chiara di attenersi alla interpretazione giurisprudenziale vigente, e ad evitare interpretazioni in malam partem».

Alla luce di tale premessa, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso che «ai fini della individuazione delle persone dotate di funzioni di rappresentanza, di gestione e di direzione dell’ente e di un’unità organizzata provvista di autonomina finanziaria, non può prescindersi dai criteri identificativi fissati dagli istituti dell’ordinamento giuridico generale e non quelli di un particolare settore come quello lavoristico, ivi compresi gli strumenti deputati alla costituzione ovvero al trasferimento di funzioni da soggetti verticistici, quali la procura» ovvero «lo strumento delineato dall’art. 16 D.Lsv. 81/2008 che attiene al diverso ambito della delega di funzioni nel settore della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, che non determina il trasferimento della funzione datoriale […] né di regola, la costituzione di una posizione verticistica, ma risulta strutturato per sollevare il datore di lavoro da singoli incombenti in materia di sicurezza nel limitato ambito delle funzioni trasferite».