Con la pronuncia che può leggersi in allegato la Quarta Sezione è stata chiamata ad esprimersi, in relazione a circostanze di fatto relative a lesioni colpose asseritamente commesse in violazione della normativa antinfortunistica, sul tema dei criteri di imputazione della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/01. In particolare, la Corte ha valutato se l’esiguità del vantaggio conseguito o la scarsa consistenza dell’interesse perseguito dall’ente, nonché la mera episodicità della violazione delle norme antinfortunistiche, possano valere a escludere in radice la sua responsabilità.

In primo luogo, il Giudice di legittimità ha ritenuto che il requisito della commissione del reato nell’interesse dell’ente non richieda una sistematica violazione di norme antinfortunistiche, in quanto tale elemento può essere ravvisato anche in relazione a trasgressioni isolate, nel momento in cui altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.

Con specifico riferimento, poi, all’evidente esiguità del risparmio di spesa ottenuto dall’ente, la Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità dello stesso non possa essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate a (o comportanti) limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.

Ciò chiarito, la Quarta Sezione ha evidenziato come l’esiguità del risparmio di spesa possa rilevare, ai fini dell’esclusione del profilo dell’interesse e/o del vantaggio dell’ente, nel caso in cui la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza, a patto che «la violazione non insista su un’area di rischio di rilievo, perché diversamente risulta impraticabile sostenere l’assenza della colpa di organizzazione, rispetto ad una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza».

In definitiva, alla luce di tali argomentazioni la Corte ha ritenuto che nel caso di specie la violazione della normativa infortunistica avesse avuto ad oggetto proprio un’area di rischio relativa ad un settore di spiccato rilievo per l’ente, da cui può quindi ben derivare l’addebito della colpa di organizzazione e, parallelamente, la dimostrazione del collegamento oggettivo della condotta del reo e il vantaggio – che pur si è rivelato patrimonialmente esiguo – a favore dell’ente.