Con la sentenza n. 175 del 2022, depositata in data 14 luglio 2022, la Corte costituzionale si è pronunciata in tema di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis d.lgs. 74/00).

Il Tribunale di Monza aveva infatti sollevato, con ordinanza del 27 maggio 2021, una questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 7 co. 1 lett. b) d.lgs. 158/15 (“Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”) nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell’art. 10 bis d.lgs. 74/00 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”) e dello stesso art. 10 bis d.lgs. 74/00, limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o».

Con la pronuncia in allegato il Giudice delle leggi ha accolto la questione sollevata dichiarando l’illegittimità costituzionale parziale delle citate norme. La Corte ha conseguentemente affermato come «viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario».