Con la pronuncia in allegato la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di bancarotta semplice, la durata delle pene accessorie di cui all’art. 217 co. 3 L. 267/42 (legge fallimentare), analogamente a quelle previste in tema di bancarotta fraudolenta dall’art. 216, nella versione vigente a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, non deve essere parametrata alla durata della pena principale ai sensi dell’art. 37 c.p. ma, piuttosto, è determinata in concreto dall’organo giudicante alla luce dei criteri previsti dall’art. 133 c.p.