Con la sentenza che può leggersi in allegato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una risposta alla seguente questione di diritto sollevata, con ordinanza n. 38068 del 2021, dalla Terza Sezione: «se, e in quali eventuali termini, si applichino, alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato, i limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.».

Ebbene, i Giudici hanno a tal proposito affermato il seguente principio di diritto: «i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato».