Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale ha affermato che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di colui che, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla persona offesa trasferendole attraverso un atto dispositivo on line su un conto intestato alla piattaforma di scambio di “bitcoin” per il successivo acquisto di tale valuta. In questo modo, infatti, si realizza l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro. In definitiva, secondo la Corte «La moneta virtuale […] non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648-ter1 c.p.».
Nella medesima pronuncia i Giudici hanno evidenziato come il reato di autoriciclaggio abbia natura istantanea e, pertanto, si consumi nel momento in cui vengono realizzate le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione dei beni che costituiscono l’oggetto materiale del delitto presupposto.