Con l’ordinanza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Bari si è pronunciato in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 ritenendo ammissibile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, non derivando da ciò «alcuna violazione dei principi di tassatività e di riserva di legge, dal momento che il divieto di analogia opera soltanto quanto genera effetti sfavorevoli per l’imputato: la messa alla prova per l’ente determinerebbe, invece, un ampliamento del ventaglio di procedimento speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale».
Secondo il Giudice di merito, infatti, «il difetto di coordinamento tra la disciplina della messa alla prova e il d. lgs. 231/2001 non può essere ritenuto espressione della volontà del legislatore di escludere gli enti dall’istituto: la sua ratio, infatti, va ricondotta alla finalità, da un lato, di deflazionare il carico giudiziario e, dall’altro, di perseguire un reinserimento sociale “anticipato” dell’imputato, nella consapevolezza che il fenomeno, molto frequente, della condanna e della applicazione della pena a distanza di tempo solleva problemi non soltanto sotto il profilo della prevenzione generale, ma anche per quanto riguarda la funzione di prevenzione speciale». D’altronde, secondo il Tribunale proprio la prevenzione speciale in chiave rieducativa costituisce la ratio di politica criminale che ispira il d.lgs. 231/01: «si vuole, cioè, indurre l’ente ad adottare comportamenti riparatori dell’offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l’illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che, incidendo strutturalmente sulla cultura dell’impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o, meglio, di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità». A tal proposito, secondo il Giudice di primo grado non osta all’applicazione dell’istituto né la non menzione della messa alla prova tra le previsioni specifiche per i procedimenti speciali nei confronti dell’ente né l’art. 17 d.lgs. 231/01, il cui ambito applicativo non coincide con quello della messa alla prova.
Infine, in merito alla necessità di dotarsi o meno di un modello organizzativo al fine di accedere alla messa alla prova il Tribunale di Bari ha evidenziato come «la finalità rieducativa dell’ente non è pregiudicata laddove quest’ultimo si doti del Modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quand’anche ciò avvenga dopo la commissione del reato presupposto».