La Sesta Sezione penale si è pronunciata in tema di responsabilità da reato degli enti affermando che, laddove il delitto presupposto della persona fisica posta al vertice aziendale sia quello di aggiotaggio, l’idoneità del modello organizzativo a prevenire la commissione di “delitti di comunicazione” deve essere verificata dal giudice con valutazione ex ante effettuata conformemente ai principi generali della “colpa di organizzazione” e tenendo conto delle peculiarità di tale genere di delitti. La Corte di Cassazione ha così stabilito che non può essere ritenuto inidoneo un modello organizzativo aziendale che non contempli forme di controllo preventivo da parte dell’organismo di vigilanza sul testo dei comunicati e delle informazioni divulgate dagli organi di vertice, in quanto tali comunicazioni sono espressione dell’autonomo potere gestionale di questi ultimi «essendo ineliminabile un margine di autonomia di questi organi nell’esercizio di tale attività, poiché coessenziale al fascio di poteri e responsabilità loro riconosciuti dalla legge civile».
Nel caso di specie il Giudice di legittimità ha ritenuto esente da censure la pronuncia con la quale era stata esclusa la responsabilità da reato dell’ente poiché la condotta tenuta dal presidente e dall’amministratore delegato della società, che aveva assunto un modello adeguato nella prevenzione di tali reati, risultava frutto di un’iniziativa estemporanea e fraudolentemente elusiva delle prescrizioni del modello organizzativo adottato.