Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Quinta Sezione penale ha affermato che la punibilità delle condotte di cui all’art. 223 legge fall., tenute nell’ambito delle procedure concorsuali prefallimentari e sanzionate ai sensi dell’art. 236 co. 2 n. 1 e co. 3 legge fall., non può essere estesa alle condotte connesse agli accordi di ristrutturazione c.d. ordinari di cui all’art. 182 bis legge fall. Nello specifico, la Corte di Cassazione, sottolineando come tali accordi non siano una sottospecie degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ai quali può essere invece applicata la fattispecie di cui all’art. 236 legge fall., ha evidenziato come «a fronte di un dato normativo così chiaro, non sono consentite interpretazioni analogiche in malam partem, neppure al fine di colmare un preteso vuoto normativo».