Con la pronuncia che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di abuso d’ufficio, che la modifica legislativa introdotta con l’art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l’ambito di applicazione dell’art. 323 c.p. e ha determinato una parziale abolitio criminis con riferimento alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della riforma realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità. In tal senso, secondo il Giudice di legittimità deve escludersi che integri il reato la violazione di generici obblighi comportamentali sanciti, nei confronti dei pubblici impiegati, dall’art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e comunque la sola inosservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento cui deve conformarsi l’azione degli stessi ai sensi dell’art. 97 Cost.