Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Sesta Sezione penale si è pronunciata in tema di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) evidenziando come tale reato possa essere integrato da una condotta di «induzione all’autoesclusione».

In particolare, la Corte, dopo aver ricordato come il delitto in questione sia configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all’individuazione del contraente mediante una gara (a prescindere dal nomen iuris adottato e in assenza di formalità) a condizione che siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ha sottolineato come «il ricorso a “mezzi fraudolenti” [n.d.r. richiamato al co. 1 dell’art. 353 c.p.] consiste in qualsiasi artificio, inganno o mendacio, proveniente dagli organi addetti ai pubblici incanti o preposti a una qualsiasi fase dell’iter formativo del procedimento concorsuale che sia idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara». In tal senso, l’evento del reato – nel consolidato orientamento del Giudice di legittimità – è integrato non solo dall’impedimento della gara o dall’allontanamento degli offerenti ma «anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l’interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte».