Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro nella disponibilità dell’imputato, costituenti il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nel caso di specie il ricorrente lamentava l’assenza del nesso pertinenziale tra il delitto di bancarotta fraudolenta e la somma oggetto di sequestro, non derivando quest’ultima in via diretta ed immediata da tale delitto. Nel disattendere la doglianza la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti sulla nozione di profitto del reato. I giudici di legittimità hanno infatti ribadito il consolidato orientamento secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituisce profitto del reato anche il bene acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo. I Giudici della quinta Sezione hanno poi precisato che nel concetto di prodotto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa. Pertanto, come si legge nella motivazione della sentenza, «qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia causalmente collegata al reato stesso ed al profitto immediato – il denaro – conseguito e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto». Ne consegue che il bene costituente profitto del reato è suscettibile di confisca diretta «ogni qualvolta esso sia ricollegabile causalmente in modo preciso all’attività criminosa posta in essere dall’agente».