Con la sentenza che può leggersi in allegato, resa nell’ambito di un processo in cui all’Ente si contestava la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 per le lesioni occorse a un proprio dipendente con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul concetto normativo di colpa di organizzazione, affermando il principio di diritto in base al quale, tale ultimo requisito – elemento costitutivo dell’illecito dell’ente – dev’essere rigorosamente provato non potendo confondersi o sovrapporsi con la colpevolezza del responsabile del reato. Secondo il Giudice di legittimità, infatti, «l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, tali essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due». Posta questa premessa la Corte ha precisato che, nelle ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/2001), gli aspetti che riguardano le dotazioni di sicurezza e i controlli sui macchinari, attenendo ai profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro «nulla hanno a che vedere con l’elemento “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo imputabile all’ente; tale elemento costituisce, per così dire, un modo di essere “colposo”, specificamente individuato, proprio dell’organizzazione dell’ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all’ente di commettere il reato». In questa prospettiva – prosegue la Corte – «l’elemento finalistico della condotta dell’agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo», atteso che – conclude la Corte – solo «la ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito all’ente, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)».