Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Sesta Sezione penale ha affermato che, pur nel silenzio del d.lgs. 231 del 2001, «il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario deve essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, laddove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo». In altre parole, in attuazione del principio di proporzionalità della misura cautelare, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca al fine di permettere all’ente di pagare le imposte dovute quale profitto di attività illecite, laddove l’entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato, rischi di determinare, anche in ragione dell’incidenza dell’obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente. In tali specifici casi, dunque, deve ritenersi ammesso lo svincolo parziale delle somme sequestrate ma solo se si può dimostrare che il mantenimento del vincolo cautelare mette in pericolo l’esistenza stessa del soggetto economico e a patto che sulle somme sia impresso un espresso vincolo di destinazione al pagamento del debito tributario in forme controllate.