Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione ha stabilito come in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una società debba ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità per gli illeciti deliberati o posti essere dal C.d.A., da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.
Nel caso di specie era stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di un membro del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, indagato, in concorso con altri soggetti, per il reato di cui all’articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (registrazione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). La difesa del ricorrente, dopo aver impugnato avanti il Tribunale del riesame l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro, aveva presentato ricorso per cassazione, evidenziando come il reato fosse contestato ad un amministratore privo di deleghe, solo sulla base della carica di consigliere da lui ricoperta e senza quindi che vi fossero elementi in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte sua del reato commesso da altri. Nel ricorso veniva infatti valorizzato come la riforma dell’articolo 2392 c.c. avesse eliminato in capo ai componenti senza deleghe del C.d.A. un generale obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione proprio al fine di evitare forme di responsabilità oggettiva.
Il ricorso ha offerto alla Terza Sezione l’opportunità di soffermarsi sull’art. 2392 c.c. e di precisare come «non vi è dubbio che la riforma del 2003 abbia alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa, rimuovendo il generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione (già contemplato dall’articolo 2392 c.c., comma 2) e sostituendolo con l’onere di agire informato, atteso il dovere nell’ottica di una gestione informata di assumere informazioni sancito dall’articolo 2381 c.c., u.c., accompagnato dal potere di richiedere ulteriori informazioni (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 20933 del 30/09/2009, Rv. 610513), ma trattasi di disposizioni applicabili in presenza di materie delegate o al comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri». In assenza di deleghe, invece, l’amministratore non operativo può essere ritenuto penalmente responsabile per concorso nel reato commesso a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione «proprio perché, investito al pari di ogni altro componente del Consiglio di Amministrazione dei compiti di amministrazione diretta, aveva uno specifico obbligo di vigilanza, quand’anche di fatto le determinazioni sugli obblighi tributari non fossero state da costui direttamente assunte».
In conclusione, nel caso in cui non siano state conferite deleghe ad alcuno dei componenti del C.d.A., deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri una posizione di garanzia ex art. 2392 c.c., da cui discende che gli stessi rispondano solidalmente degli atti illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio, e, dunque, anche dei reati tributari eventualmente commessi, fatto salvo il meccanismo di esonero previsto dall’art. 2392 co. 3 c.c.
Diversamente, nel caso in cui specifiche materie siano state attribuite a uno o più amministratori, gli eventuali illeciti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri delegati, salva la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi in conseguenza non già della posizione di garanzia sancita dall’art. 2392 co. 1 c.c., ma per effetto della violazione del “dovere di agire informato” ex art. 2381 co. 6 c.c.