Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata a fare il punto in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e reati colposi, nei casi in cui sia accertato un risparmio di minima entità quale conseguenza della mancata adozione di misure antiinfortunistiche. A tale proposito il Giudice di legittimità ha affermato il principio secondo cui, ai fini della responsabilità della persona giuridica, deve considerarsi irrilevante «la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza».
Secondo i Giudici della Quarta sezione, infatti, nelle ipotesi in cui sia accertata «l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute», per poter affermare che il reato è stato realizzato nell’interesse dell’ente «è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori», ma soltanto in situazioni nelle quali l’infortunio «sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori» e non quando, come nel caso di specie, quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.