Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p. (c.d. stalking), anche in ipotesi di condotte di mobbing realizzate dal datore sul luogo di lavoro. I Giudici della Quinta sezione hanno affermato il principio di diritto secondo cui «integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima».
Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 612 bis c.p. – come si legge nelle motivazioni della sentenza – è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che, anche in ipotesi di stalking occupazionale «è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico».
Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, nessun rilievo può essere riconosciuto al fatto che le condotte siano finalizzate a «rendere più efficiente la società» o al fatto che «fossero condivise dal Consiglio di Amministrazione», atteso che, per un verso, «l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti ed, in genere, mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela della persona […] in ogni caso prevalere sugli interessi economici» e, per altro, «la condivisione da parte degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione potrebbe semmai comportare una condivisione da parte di tali soggetti della responsabilità penale e, giammai, l’assoluzione dell’imputato».