Con la sentenza che può leggersi in allegato, resa nell’ambito di una vicenda in cui all’ente si contestava il reato di cui all’art. 25-septies co. 3 d. lgs. 231/2001 per le lesioni colpose subite dal proprio dipendente con violazione della disciplina antinfortunistica, la Cassazione è tornata a fare il punto sull’eventualità che – al pari di quanto accade per la morte delle persone fisiche – la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese possa determinare l’estinzione del reato. A tal proposito, discostandosi da un precedete orientamento che aveva riconosciuto siffatta eventualità, i Giudici della Quarta sezione hanno condiviso l’orientamento opposto affermando il principio di diritto in forza del quale «la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale, nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche, sia contestata la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato, non potendosi assimilare tale ipotesi, non disciplinata tra le vicende trasformative dell’ente, alla morte dell’imputato-persona fisica».