Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul rapporto tra il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all’art. 353 c.p., e quello di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, di cui all’art. 353 bis c.p. A tale proposito, senza discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la Sesta Sezione ha affermato il principio di diritto secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti «può dirsi integrato anche in un momento in cui la gara non era stata ancora indetta (e, dunque, prima del suo inizio), ma nell’imminenza della stessa e, dunque, quando la stessa, pur anteriormente alla pubblicazione del bando, era già specifica e determinata».
L’affermazione di tale principio – prosegue il collegio – non risente della presenza della fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente la cui previsione «non ha ridefinito l’ambito applicativo della fattispecie di reato della turbata libertà degli incanti, in quanto, nel disegno sistematico del legislatore, il delitto di turbata libertà di scelta del contraente si affianca al delitto di turbata libertà degli incanti e conferma (o, comunque, non scalfisce) la rilevanza nel contesto della fattispecie di cui all’art. 353 cod. pen. di condotte perturbatrici poste in essere anteriormente alla gara».
In conclusione, secondo il Giudice di legittimità «il delitto di turbata libertà di scelta del contraente assolve alla funzione di rendere punibili come reati consumati turbative che, nell’assetto previgente, in assenza della indizione di una gara, avrebbero potuto essere considerate al più punibili a titolo di tentativo di turbata libertà degli incanti», con la conseguenza che, anche a seguito dell’introduzione del delitto di cui all’art. 353 bis c. p., «permane la rilevanza delle condotte collusive poste in essere prima della pubblicazione del bando di gara quale forme punibili del delitto di turbata libertà degli incanti».