Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a fare il punto sulla discussa questione relativa alla configurabilità del delitto di peculato in capo all’albergatore nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno. L’aspetto problematico della questione, come noto, deriva dall’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) il cui art. 180, co. 3, ha mutato la qualifica del gestore di una struttura ricettiva da agente contabile a responsabile di imposta, con la conseguenza che la condotta dell’albergatore che trattiene il denaro ricevuto dai clienti a titolo di imposta di soggiorno non è più suscettibile di configurare il delitto di peculato, poiché il titolare della struttura risponde dell’obbligo di versamento con denaro proprio senza, quindi, maneggiare denaro altrui connotato dalla vocazione pubblicistica. Con la pronuncia che può leggersi in allegato la Sesta sezione penale, aderendo all’orientamento interpretativo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha escluso la configurabilità del delitto di peculato non solo per i fatti successivi all’entrata in vigore del decreto rilancio, ma anche per i fatti pregressi atteso che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021, n. 215, «deve escludersi che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che aveva attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica».