Con la sentenza che può leggersi in allegato – resa nell’ambito di un giudizio nel quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di omessa dichiarazione per non avere compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi – la Corte di Cassazione è tornata a fare il punto sul rapporto tra le fattispecie di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele rispettivamente previste agli artt. 5 e 4 del decreto legislativo n. 274/00.
Il Giudice di legittimità ha accolto la censura formulata dalla difesa dell’imputato in ordine alla sostanziale trasformazione del fatto tipico del reato di omessa presentazione in quello di dichiarazione infedele, atteso che «l’equiparazione […] operata dalla sentenza tra omessa presentazione di dichiarazione e presentazione di dichiarazione incompleta, non può essere condivisa, giacché fondata, a fronte di una condotta esaustivamente e rigorosamente individuata dalla norma e come tale non suscettibile di alcuna estensione, su una lettura analogica della norma contrastante con il principio di legalità».
Nel tratteggiare i confini tra omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, i Giudici della III Sezione hanno fornito una convincente ricostruzione della condotta materiale che deve essere posta in essere per integrare il primo dei due citati delitti, fattispecie omissiva che richiede la mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di legge, con evasione d’imposta superiore ad euro cinquantamila e che, pertanto, non può essere commesso dal soggetto che abbia trasmesso una dichiarazione solamente incompleta. Ne consegue che «in tema di reati tributari, non integra il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie, di una dichiarazione incompleta, perché non compilato il quadro RS, ma il diverso delitto di dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 del medesimo decreto».