È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 marzo 2022 n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». La legge, con l’obiettivo di operare una profonda riforma sistematica della materia, ridefinisce l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. In quest’ottica la riforma interviene in modo rilevante sul codice penale mediante l’aggiunta, all’interno del nuovo Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss. c.p.) rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», di un consistente numero di norme incriminatrici (art. 518 bis – 518 quaterdecies c.p.) – in parte di nuova introduzione e in parte riproduttive di fattispecie già previste nella legislazione complementare –, circostanze speciali aggravanti e attenuanti, cause di non punibilità e ipotesi di confisca.

A queste figure delittuose viene poi affiancata la nuova contravvenzione di cui all’art. 707 bis c.p.  («Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli»).

Tra le novità di maggior impatto si segnalano le modifiche di segno estensivo apportate all’ambito di applicazione della confisca “allargata” di cui all’art. 240 bis, ora applicabile in relazione a molti dei reati presupposto di cui al nuovo titolo VIII-bis c.p.

Sul versante della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche il legislatore ha previsto l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt. 25 septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25 duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).

La legge è in vigore dal 23 marzo 2022.