Con l’ordinanza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 444 co. 1-ter c.p.p., nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, l’integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo soltanto una quota parte del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell’istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla.

Secondo il giudice a quo, come si legge nell’ordinanza, la norma in esame sarebbe in «contrasto con il principio di violato il  principio  di  ragionevolezza che trova la sua matrice nel principio più ampio di uguaglianza di cui all’art. 3  della  Costituzione», poiché «non risulta congruente, rispetto al principio invocato, che sia da considerare inammissibile il patteggiamento di colui  che  restituisca solo una  parte del profitto, corrispondente alla sua quota, ovvero non sia in  grado di restituire alcunché per non aver conseguito profitti o parti di essi».