Con la sentenza che può leggersi in allegato, la sesta Sezione penale, pronunciandosi su una fattispecie antecedente all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), ha stabilito come non sia configurabile il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., così come modificato dal d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento, nel rilasciare un’autorizzazione al subappalto di lavori pubblici, ometta di vigilare sull’esistenza di un conflitto di interessi tra società assegnataria e società subappaltatrice in relazione ad un rapporto di compartecipazione societaria.

In particolar modo, secondo la Corte non può essere condiviso «l’assunto posto a base della affermazione di responsabilità secondo il quale l’art. 10, comma 2, d.lgs 163/2006 e le correlate norme del D.P.R. n. 207/2010 individuano un obbligo di controllo da parte del responsabile della stazione appaltante in ordine ad eventuali conflitti tra il direttore dei lavori e la ditta subappaltatrice», precisando inoltre che il citato decreto legislativo «[…] non prevede alcun obbligo di verifica da parte del Responsabile unico del procedimento dell’assetto societario della ditta subappaltarice non  essendo peraltro previsti correlati oneri di comunicazione a riguardo da parte della ditta appaltatrice alla stazione appaltante […]».

I Giudici hanno così annullato la sentenza di condanna nei confronti del Responsabile unico del procedimento che aveva autorizzato un subappalto, procedura nell’ambito della quale era stato accertato che il direttore dei lavori della società appaltatrice aveva una quota di compartecipazione nella ditta subappaltatrice.