Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»), conv., con mod., nella l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la disciplina del reato di abuso d’ufficio, sostituendo, nel testo dell’art. 323 c.p., la locuzione «di norme di legge o di regolamento» con l’altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» .Nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la Consulta ha rilevato che la citata modifica che «restringe, definendola meglio, la sfera applicativa del reato di abuso d’ufficio non nasce soltanto dalla necessità di contrastare la “burocrazia difensiva” e i suoi guasti derivanti dalla dilatazione dell’applicazione giurisprudenziale dell’incriminazione. È l’esigenza di far “ripartire” celermente il Paese dopo il prolungato blocco imposto per fronteggiare la pandemia che – nella valutazione del Governo (e del Parlamento in sede di conversione) – ha impresso ad essa i connotati della straordinarietà e dell’urgenza. Valutazione, questa, che non può considerarsi, comunque sia, manifestamente irragionevole o arbitraria». Alla luce di tali premesse, il Giudice Costituzionale ha escluso, per un verso che «la modifica censurata fosse eccentrica e assolutamente avulsa, per materia e finalità, rispetto al decreto-legge in cui è stata inserita» e, per altro, che «mancassero i requisiti di straordinaria necessità e urgenza».