Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione, in tema di infortuni sul lavoro nel caso di subappalto di lavori di costruzione di un padiglione fieristico, ha affermato che, in applicazione dell’art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 «[…] in caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto».
In particolare, i Giudici hanno evidenziato come, con riferimento alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche che presentino le caratteristiche di cui all’art. 6 del decreto interministeriale del 22 luglio 2014, non siano applicabili le disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 (“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”) ma gravino comunque sul datore di lavoro dell’impresa affidataria gli ulteriori obblighi previsti ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dalle altre disposizioni del predetto decreto.