Con la sentenza che può leggersi in allegato, resa in tema di responsabilità degli enti, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente ad affrontare il tema della applicabilità del d.lgs n. 231/2001 alle società unipersonali.
I giudici di legittimità, in premessa, hanno ribadito che l’inclusione delle società unipersonali nel raggio d’azione del d.lgs. 231/2001 costituisce un tema da tenersi ben distinto da quello, solo apparentemente sovrapponibile, dell’applicazione del decreto all’impresa individuale. Si tratta – come si legge nella sentenza – di due «istituti profondamente diversi», benché «la estrema semplificazione della struttura, l’origine e la consistenza patrimoniale dell’ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l’impresa individuale».
La società unipersonale – sostiene il collegio – «è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica».
Alla luce di tale premessa, nel contesto del fenomeno che vede la creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni al solo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e normativi, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio in base al quale «si deve evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione del d. lgs. n. 231, sostenendo di essere una impresa individuale». Ne consegue la necessità – conclude la Corte – di «accertare in concreto se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo governa, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente- di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio».