Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto, composto di sei articoli, si pone l’obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle predette frodi, sia modificando alcuni articoli del codice penale, sia aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell’ente. Sotto quest’ultimo profilo, tra le novità di maggior rilievo spicca l’introduzione dell’art. 25-octies.1 nel testo del D.Lgs. 231/2001.  Tale ultima disposizione, rubricata Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

  • 493-terc.p. «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti» (sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote);
  • 493-quater«Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti» (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
  • 640-ter«Frode informatica» nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione pecuniaria sino a 500 quote).

Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 d.lgs. n. 231/2001 si prevede che, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie, sempre che il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente:

  • la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
  • la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, infine, è prevista altresì l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto è entrato in vigore il 14 dicembre 2021.