La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37796 del 2020, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 317 bis c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, «nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all’art. 319 c.p., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione».

Con sentenza n. 232 del 2021, che può leggersi in allegato, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 317 bis c.p., ritenendo di non poter ravvisare alcun contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 27 Cost. poiché – nel caso di specie – il giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi sugli aspetti decisivi sottesi al ricorso e tali da condizionare ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile dell’applicazione della pena accessoria ex art. 317 bis c.p., compromettendo irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento dell’ordinanza di rimessione.