Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 il D.lgs 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale».

Il decreto, composto di due soli articoli, introduce sostanziali modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

In dettaglio, per tutte le fattispecie delittuose considerate sono previsti:

  • l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto nel cui ambito, ora, sono ricompresi anche i delitti colposie le contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
  • una diversa risposta sanzionatoriaa seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

Con esclusivo riferimento alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) sono stati invece previsti, una nuova circostanza aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell’esercizio di una attività professionale e, specularmente, una nuova attenuante qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione.

Avuto riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p) si segnala che la circostanza attenuante di cui al secondo comma, originariamente punita con la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, è stata riqualificata come circostanza attenuante comune, con previsione di una riduzione di pena sino ad un terzo della pena base.

Da ultimo, merita segnalare che è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall’articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all’estero.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista a far data dal 15 dicembre 2021.