Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delitto di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) nel cui ambito, peraltro, sono state riqualificate parte delle condotte contestate al ricorrente e originariamente inquadrate nell’ambito delle fattispecie corruttive di cui agli artt. 318, 319 e 321 c.p.

I Giudici della VI Sezione, anzitutto, hanno ribadito come, con l’introduzione del delitto di traffico di influenze illecite, «il legislatore abbia inteso punire, in via preventiva e anticipata, il fenomeno della corruzione, sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi aventi ad oggetto le illecite influenze su un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell’altro (il privato interessato all’atto) dietro compenso (per sé o altri o per remunerare il pubblico agente)». Alla luce di tale premessa – proseguono i Giudici di legittimità – il vero nucleo del disvalore del fatto punito dall’art. 346 bis c.p. dev’essere ravvisato «non nel mero sfruttamento (vero o vantato) di relazioni con il pubblico agente (che costituisce piuttosto il mezzo attraverso il quale il soggetto agente riesce ad ottenere dal privato la dazione indebita, anche solo come promessa)», quanto invece «in tutte quelle forme di intermediazione che abbiano come finalità “l’influenza illecita” sulla attività della pubblica amministrazione. Le parti devono avere di mira un’interferenza illecita, resa possibile grazie allo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente». A tale ultimo proposito, tuttavia, la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che la fattispecie criminosa appaia connotata da un macroscopico deficit di tassatività e determinatezza atteso che, per un verso «la norma non chiarisce quale sia la influenza illecita che deve tipizzare la mediazione» e, per altro, allo stato della normativa vigente «non è possibile (…) far riferimento ai presupposti e alle procedure di una mediazione legittima con la pubblica amministrazione (c.d. lobbying), attualmente non ancora regolamentata». Nel tentativo di ricercare «un elemento certo che connoti la mediazione illecita e che costituisca una guida sicura per gli operatori e per l’interprete della norma» i Giudici di legittimità, hanno affermato il principio di diritto in base al quale «il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, comma 3, cod. pen., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio».