Con la sentenza che può leggersi in allegato la Quinta Sezione si è pronunciata in merito al dolo del reato di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216 co. 3 R.D. n. 267 del 1942 (c.d. Legge fallimentare). In particolare, la Corte ha evidenziato come «l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri». Nel ragionamento del Giudice di legittimità, dunque, deve «escludersi il dolo specifico laddove l’imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l’intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma». Ne consegue l’impossibilità di ritenere sussistente il dolo specifico laddove «il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile».