La Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di confisca del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 2, 8, 12 bis d.lgs. n. 74/00, l’illegittimità della confisca laddove dal fatto sia derivato solo un credito fiscale non spettante non riscosso.

Nel caso di specie, la società amministrata dall’imputato aveva emesso una fattura per operazioni parzialmente inesistenti a favore di un’altra società, amministrata dal medesimo soggetto, che l’aveva indicata nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In sostanza, era stato effettuato uno spostamento del debito IVA da una società all’altra, non comportando l’operazione un minore gettito per l’Erario. Alla luce di tali fatti, la Corte ha ritenuto che non potesse essere applicata la confisca ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74/00, in difetto di alcun profitto del reato, in quanto «in tema di reati tributari, il profitto del reato confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l’imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente […]. L’evasione di un’imposta, tuttavia, è dato indefettibile per poter affermare che un profitto illecito vi è stato, non essendo invece sufficiente che, a fronte di un credito IVA non spettante – maturato per l’indicazione nella dichiarazione di una fattura per operazioni inesistenti ed eventualmente fruibile in futuro – lo stesso non sia mai stato in concreto utilizzato per evitare il pagamento di imposte dovute».