L’ordinanza in allegato segna una nuova tappa nella dibattuta questione inerente la possibilità di applicare anche all’ente l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis c.p.p.
Nel caso di specie la richiesta di adesione al rito speciale è stata avanzata nell’interesse di un ente imputato per l’ipotesi di cui all’art. 25 undcies d.lgs 231/2001: aderendo alla soluzione più restrittiva, già condivisa da una parte della giurisprudenza di merito, l’autorità giudiziaria ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse della società sulla base delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’applicazione analogica all’ente di un istituto, quello della probation, pensato per le persone fisiche. Secondo il Tribunale, infatti, il ricorso alla analogia «risulta comunque inibito dal fatto che il percorso esegetico astrattamente concepito lascerebbe, in concreto, ampi margini di incertezze operative; in particolare, rimarrebbe imprecisato l’ambito di applicazione della messa alla prova per gli enti, non essendone chiari i requisiti di ammissibilità».
In secondo luogo, l’autorità giudiziaria ha sottolineato che l’ammissione dell’ente al rito premiale dev’essere negata in ragione del fatto che, «il programma di messa alla prova, con i dovuti riadattamenti che risentono della assenza di connotazioni antropomorfiche per il soggetto imputato, finirebbe con l’assumere un contenuto sostanzialmente equipollente alle prescrizioni dettate dall’art. 17 D. Lgs. 231/2001», il cui adempimento, come noto, «se avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non prevede l’estinzione del reato, bensì stabilisce, in caso di condanna all’esito del giudizio, una mitigazione del trattamento sanzionatorio escludendo l’applicazione di sanzioni interdittive». In questi termini, a giudizio del Tribunale, «offrire all’ente la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova significherebbe» – di fatto – «fornirgli uno strumento agevole per eludere la disciplina di cui agli artt. 17 e 65 D. Lgs. 231/2001 consentendogli di ottenere, alle stesse condizioni e senza alcun onere aggiuntivo, il beneficio della estinzione del reato».
In conclusione – come si legge nella parte motiva dell’ordinanza – deve escludersi «in toto la ammissibilità della messa alla prova per gli enti, persino nei casi in cui la societas si fosse già dotata prima della commissione dell’illecito di un modello organizzativo ritenuto ex post inidoneo».