Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito agli elementi costitutivi del concorso per omissione da parte dei membri del collegio sindacale, ai sensi degli artt. 110 e 40 cpv. c.p., nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dagli amministratori. La vicenda giudiziaria sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dai ricorsi presentati dagli imputati, sindaci di una società cooperativa sottoposta a commissariamento governativo, quindi a liquidazione coatta ed infine dichiarata in stato di insolvenza, avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale era stata confermata la loro condanna, per avere omesso di esercitare, pur a fronte della presenza di fattori di allarme indicatori di dissesto, i loro poteri di vigilanza, non impedendo così la commissione di azioni distrattive da parte degli amministratori. A fronte delle censure mosse dai ricorrenti, riguardanti l’assenza di adeguata motivazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento, nonché circa la sussistenza del dolo, i Giudici della V Sezione hanno affermato che «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i sindaci di una società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta e quindi dichiarata in stato di insolvenza rispondono di concorso nel reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1) l. fall. per avere omesso di attivarsi ed esercitare i propri poteri di impulso e controllo all’emersione di segnali di allarme loro percepiti tali da significare l’esistenza di condotte di natura distrattiva da parte degli amministratori, dovendo poi il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, sarebbe stato evitato l’evento costituito dal reato altrui». Alla luce di tale principio di diritto, nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni difensive sul presupposto che, da un lato l’affermazione della sussistenza di responsabilità trovava fondamento su una motivazione incompleta e, dall’altro, non era stata condotta in modo adeguato la verifica di natura controfattuale circa l’individuazione di quali concrete azioni, invece asseritamente omesse, avrebbero potuto essere poste in essere dagli imputati sì da impedire l’evento costituito dai fatti di distrazione.