Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione, senza discostarsi dall’orientamento interpretativo delle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. Un. 41210/2017, ric. Savarese), è tornata nuovamente a pronunciarsi sul delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. I Giudici di legittimità, in particolare, hanno affermato che il reato di cui all’art. 615-ter c.p., è integrato non solo quando non ricorre il requisito dell’autorizzazione ad accedere alle banche dati, «in quanto l’autore, pur astrattamente abilitato all’accesso, non è autorizzato in concreto a consultare le banche dati del sistema informatico (ipotesi di assenza del potere), ma altresì quando l’accesso sia eseguito per ragioni estranee a quelle per le quali gli è attribuita la facoltà (ipotesi di sviamento del potere, che presuppone la sussistenza del potere di accedere al sistema informatico)».
Secondo l’interpretazione accolta dalla Cassazione, pertanto, il reato di accesso abusivo è integrato dalla condotta di chi – pur essendo abilitato – acceda o si mantenga in un sistema informatico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, per la sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema e restando irrilevante anche il fatto che l’imputato non abbia forzato il sistema, né carpito fraudolentemente password altrui.