Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il consolidato orientamento sui rapporti tra sequestro e confisca, da un lato e, dall’altro, sui soggetti terzi distinti dall’autore del fatto (c.d. estranei). Nella vicenda in esame, in particolare, era contestato il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.) e, in sede cautelare, era stato disposto il sequestro ai fini della confisca, ai sensi dell’art. 640 quater c.p., nei confronti della società in cui era inquadrato il presunto autore del fatto. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sequestro disposto nei confronti dell’ente sul presupposto che lo stesso non potesse in alcun modo considerarsi coinvolto nel reato contestato dovendosi, piuttosto, ritenere sussistente la qualifica di “persona estranea al reato” che preclude la possibilità di disporre la confisca e, prima ancora, il sequestro.
Per giungere a siffatta conclusione la Corte di legittimità ha anzitutto rammentato che può dirsi «terzo (…) persona estranea al reato», colui che «non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità», con l’ulteriore precisazione che «al requisito oggettivo, integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come ‘non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato». Logico corollario di tali enunciati è che «solo colui che versi in tale situazione oggettiva e soggettiva può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l’insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca». Da ultimo, in tema di ripartizione dell’onere della prova, la Corte ha ribadito che grava sul «terzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene, l’onere di allegare gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e della sua buona fede, dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca dello Stato».