Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Ravenna si è pronunciato sulla applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle imprese individuali, richiamando i due opposti orientamenti espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: secondo un primo indirizzo, infatti, «la disciplina prevista dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi»; secondo una seconda isolata pronuncia, invece, «le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall’art. 1, comma secondo, D. Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni».
Con la sentenza in commento, il Giudice di merito ha aderito al primo dei due orientamenti, ritenendo che debba escludersi l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/01 alle imprese individuali, in quanto «nell’impresa individuale, imprenditore ed attività coincidono e non ricorre quella duplicità di centri di imputazione necessaria ai fini che occupano. Dunque, stante, l’assenza di una tale scissione soggettiva tra persona fisica e soggetto meta-individuale, con l’applicazione all’impresa individuale del d.lgs. 231/2001 – che lo si ricorda, si aggiunge alle disposizioni recate dal codice penale nei confronti della persona fisica – si finirebbe per dar luogo ad una doppia punizione del medesimo soggetto per il medesimo fatto, con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: la persona fisica, difatti, sarebbe punito quale autore materiale del reato e quale titolare dell’impresa che con lui, alfine, si immedesima». D’altronde, nel ragionamento del Giudice monocratico il d.lgs. 231/01 è volto a «sanzionare quei soggetti collettivi che siano colpevolmente disorganizzati, ossia reprimere quelle situazioni riconducibili alla c.d. colpa di organizzazione, che rappresenta il terreno fertile per quelle prassi illecite che si annidano proprio nei meandri delle organizzazioni complesse, caratterizzate dalla moltiplicazione dei centri decisionali. Colpa di organizzazione che non sarebbe possibile ravvisare nell’ambito dell’impresa individuale, in ragione di quella sostanziale coincidenza tra persona fisica ed attività imprenditoriale esplicata».