Nella sentenza che può leggersi in allegato, la Quarta Sezione della Suprema Corte si è pronunciata sull’assolvimento degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro e, in particolare, sulle ricadute che la mancata o inadeguata formazione può determinare sul comportamento negligente o imprudente del lavoratore, in caso di infortunio di quest’ultimo.
In particolare, la Corte ha richiamato i principi affermati dalla propria giurisprudenza, evidenziando come «il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi». Inoltre, secondo i Giudici l’adempimento degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro non è escluso né surrogabile dal bagaglio di conoscenza del lavoratore, derivante da una lunga esperienza operativa o dal travaso di conoscenza realizzatosi nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.