La Corte di Cassazione, in tema di ripartizione degli obblighi tra i soggetti addetti alla sicurezza, ha attribuito la responsabilità colposa al datore di lavoro che non controlla che il capo cantiere preposto adempia ai suoi obblighi. In particolare, secondo la Quarta Sezione «qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche».
Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto che il direttore tecnico di cantiere dotato – in forza di una procura generale da parte dell’amministratore unico della società – di ampi poteri decisionali, autonomia di spesa anche in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e di poteri di organizzazione, direzione e vigilanza sui lavori di cantiere, avesse assunto la posizione di datore di lavoro per la sicurezza, secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008. Ne deriva che sullo stesso cadesse l’obbligo di vigilare sul preposto alla sicurezza e di sostituirlo nel caso in cui quest’ultimo avesse tollerato l’attuazione, da parte dei lavoratori, di procedure di lavoro scorrette.