Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte costituzionale si è finalmente pronunciata sulla questione del diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti avanti Consob e la Banca d’Italia.
La Consulta, come noto, era chiamata ad esaminare la questione successivamente alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-481/19) – sul rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza numero 117/2019 – che ha riconosciuto l’esistenza, in capo alle persone fisiche, di un diritto al silenzio, tutelato dagli articoli 47, comma 2, e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nell’ambito dei procedimenti innanzi alla Consob per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato.
In linea con la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto che il «Il diritto fondamentale al silenzio vale anche rispetto ai poteri d’indagine della Banca d’Italia e della Consob, quando dalle risposte alle domande possa emergere la propria responsabilità», e ha quindi dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), «nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato».