Nella sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di emissioni odorigene, la violazione dei limiti imposti ai sensi dell’art. 272-bis d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Testo unico sull’ambiente) per attività che producono emissioni in atmosfera configura la contravvenzione di cui all’art. 279 co. 2 del medesimo Testo Unico, fattispecie che può concorrere con il reato di cui all’art. 674 c.p. qualora sussista l’attitudine della condotta a provocare molestie alle persone. Nel caso di specie, la violazione dell’art. 674 c.p. era stata ipotizzata per la diffusione nell’aria di emissioni odorose nauseabonde provocate con la ricezione, il trattamento e la custodia dei fanghi di depurazione in un impianto situato in una zona industriale.