La Seconda Sezione della Suprema Corte ha affermato che il reato di frode in assicurazione di cui all’art. 642 c.p. non ha natura plurioffensiva, poiché è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale. Ne deriva che la legittimazione a proporre querela spetta esclusivamente alla compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche alla persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che, in tema di delitto di denuncia di sinistro non accaduto ex art. 642 co. 2 c.p., «il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce».