Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento affermando che il delitto è integrato anche nelle ipotesi in cui l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, atteso che non opera l’esimente del consenso dell’avente diritto. I Giudici di legittimità sono giunti a siffatta conclusione sottolineando il carattere plurioffensivo della disposizione incriminatrice, posta a tutela non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento, ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e della fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati. Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha osservato: «è giocoforza ritenere che le condotte da essa represse assumano – […] una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica» con la conseguente irrilevanza, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, del consenso all’utilizzo dello strumento di pagamento prestato dal titolare del medesimo.