Nella sentenza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione ha stabilito che anche un reato contro la fede pubblica, quale la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, può costituire delitto presupposto del reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., nel caso in cui sia fonte diretta dell’utilità economica percepita e poi impiegata nelle operazioni di autoriciclaggio.
In particolare, la Corte, nel riconoscere la configurabilità del delitto di autoriciclaggio nell’impiego di utilità economiche conseguite attraverso la commissione di un falso ideologico, ha specificato che nel caso in esame «la falsità pertiene proprio a provvedimenti che, in quanto decreti di pagamento, costituiscono la diretta fonte dell’utilità economica percepita dall’amministratore giudiziario poi impiegata, secondo l’assunto accusatorio, nelle operazioni di autoriciclaggio. Il quantum ottenuto, infatti, è di diretta derivazione causale col reato, in quanto è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso viene erogato (e, dunque, generato) e ne ha stretta affinità poiché costituisce l’oggetto esclusivo dell’atto falso».