Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul discusso istituto della confisca c.d. “urbanistica” di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) e, in particolare, sulla questione della sua applicabilità nonostante l’estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. In proposito, richiamandosi ai noti principi statuti dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia, i Giudici della III Sezione hanno affermato che «in ipotesi di lottizzazione abusiva di carattere esclusivamente negoziale, ai fini della valutazione della conformità della confisca dei terreni al principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, (…), il giudice deve valutare, alla luce degli interventi eventualmente adottati dall’interessato e da questi specificamente provati, la proporzionalità di tale misura ablatoria, accertando se la stessa sia l’unica misura adeguata a ripristinare la conformità urbanistica dell’area interessata». Nel caso di specie, ritenendo evidentemente non soddisfatto il vaglio di proporzionalità della misura ablatoria, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la confisca dei terreni e delle opere interessate dalla lottizzazione abusiva disposta dal giudice di prime cure dichiarando, al contempo, di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. c, TU.Ed. (che rinvia all’art. 30 sulla “lottizzazione abusiva”).