La Suprema Corte ha affermato che, in tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall’art. 642 co. 1 c.p., può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica.
In particolare, la Seconda Sezione ha sottolineato che il citato art. 642 c.p. punisce chiunque falsifichi o alteri una polizza o la documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione senza specificare il tipo di falsificazione. Secondo la Corte, dunque, proprio dal tenore letterale della disposizione normativa deriva la necessità di non compiere differenziazioni tra falso materiale e falso ideologico, considerato che il legislatore ha inteso distinguere i due tipi di falso in relazione ad altri reati (come nel caso dei reati di cui agli artt. 476 e ss. c.p.).
Il Giudice di legittimità ha inoltre offerto una lettura teleologica della norma individuandone lo scopo nella tutela dell’assicuratore, «intesa come truffa “speciale”, essendo pacifico che la falsificazione o alterazione dei documenti richiesti per la stipulazione del contratto di assicurazione rientri nell’ambito operativo della frode assicurativa e non della truffa, posto che il comma 1 dell’art. 642 cod. pen. specifica che il raggiro o artifizio consiste nella falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto di assicurazione». Proprio alla luce di tale finalità, secondo la Corte non si comprende come possano rientrare nell’ambito applicativo della norma solo i falsi materiali e non quelli ideologici, che spesso risultano essere più insidiosi.