Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha ribadito che per la configurabilità del reato di accesso abusivo a sistema informatico, cui all’art. 615-ter c.p., è «irrilevante che le password di accesso al sistema informatico protetto fossero state comunicate all’autore del reato» in epoca antecedente l’accesso abusivo dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un «risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio». Secondo il Giudice di legittimità, infatti, l’accesso abusivo a un sistema informatico consiste nella «obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l’accesso», compiuta nella consapevolezza di porre in essere una volontaria intromissione nel sistema in violazione delle regole imposte dal titolare, a nulla rilevando gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato tale accesso.