La Quinta sezione della Suprema Corte si è espressa in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 comma 1 n. 2 L. Fall. evidenziando che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi di modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Questi ultimi rappresentano infatti gli eventi fenomenici da cui dipende l’eventuale integrazione dell’elemento oggettivo del reato. Secondo il Giudice di legittimità, quindi, l’elemento soggettivo deve essere ricercato in circostanze di fatto ulteriori, che siano in grado di individuare la ratio degli eventi sopra menzionati alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica e della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile può arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.