Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha stabilito che, per stabilire se i sindaci (quali titolari di un potere di controllo e non di attivazione diretta) di una società dichiarata fallita possano essere ritenuti responsabili del reato di bancarotta semplice, si deve verificare, una volta vagliata la sussistenza oggettiva e soggettiva della fattispecie “base” di cui all’art. 217 L. Fall., se gli stessi: «fossero in condizione di conoscere la reale situazione delle società ovvero, in altri termini, se fossero emersi segnali di allarme, percepibili dall’organo di controllo, che avrebbero dovuto indurli a comprendere che la società non fossero semplicemente in crisi, ma che si fosse determinata una situazione di insolvenza rilevante ex art. 5 L. Fall.; […] in caso positivo, compiere il giudizio controfattuale e verificare se, qualora le attività che si assumono omesse fossero state poste in essere, l’evento del reato — vale a dire l’aggravamento del dissesto — si sarebbe egualmente verificato».